Personale scolastico: requisiti di accesso a partire dal 01 settembre 2021

Il dirigente scolastico

 VISTO          il D.L. n. 111 del 06/08/2021, che inserisce nel precedente D.L. 52/2021, il seguente art. 9-ter:

                      "1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19"…

                      "2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"

                      "3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"

                      "4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica"

                      "5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

VISTA          la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13/08/2021, la quale, al suo punto 6) così recita:

                      "La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

                      Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

                      La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

                      Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma."

                      Ed al punto 7), relativamente alle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde dal primo al quarto giorno, così riporta:

                      "per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

CONSIDERATO che, ai sensi del DPCM 17/06/2021, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata nei seguenti casi:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

VISTA          la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, la quale specifica

                      che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 "viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea"

                      che "Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto"

                      che "Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali"

 

RENDE NOTO

a tutto il personale scolastico

 

1.- che a partire dal 01/09/2021 e sino al 31/12/2021 (o altra scadenza che verrà successivamente indicata) a tutto il personale scolastico verrà consentito l'accesso all'interno dell'edificio scolastico solo previa presentazione di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS);

 

2.- che il green pass è ottenibile (da ciascun lavoratore in modo autonomo secondo le modalità previste per legge) se

  • si è effettuata la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

                                                                                           

3.- che sono liberati dall'obbligo di esibizione del green pass coloro che esibiranno certificazione di esenzione da vaccino anti Covid-19 emessa dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali.

 [vedi file allegato]

Allegati
Circolare 216 A_BRII0003_175488433.pdf